Italian court dismisses appeal claiming reformatio in peius regarding denied generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Misseri inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Misseri argued that the appellate court's reasoning contradicted the first instance judgment by denying generic mitigating circumstances, violating the principle of reformatio in peius. The court rejected this claim because the first instance judgment had already granted those mitigating circumstances and confirmed them in the final decision, making the complaint unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; The appeal alleging a violation of reformatio in peius due to the denial of mitigating circumstances in the reasoning is inadmissible when the first instance judgment has already granted such circumstances and the final decision confirms them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSERI ANTONINO (CUI OONBRCE) nato a FIRENZE il 14/12/1970 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Misseri Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla presunta negazione delle attenuanti generiche con la conseguente violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato perché, al di là dei passaggi della motivazione medesima, la sentenza del primo giudice, che quelle attenuanti generiche aveva concesso, è stata integralmente confermata anche sotto il profilo del quantum sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; osservato che non deve pronunciarsi condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, stante la non impropria lagnanza, pur manifestamente infondata ai fini del deliberare, riguardante il lessicale diniego in motivazione delle (poi confermate con il dispositivo) circostanze attenuanti generiche;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i