Italian Supreme Court dismisses appeal on fact-based complaints regarding joint criminal liability for serious injuries.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant complained about the lower court's finding of joint criminal liability for serious injuries, arguing it was a mere expression of dissatisfaction with the evidence. The court rejected this, stating that such complaints lack legal merit in a jurisdictional review and are merely generic criticisms of the factual findings already properly assessed by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; In criminal appeals, complaints regarding the factual basis of joint criminal liability are inadmissible as they constitute mere expressions of dissatisfaction rather than legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPAJ PAULO nato il 31/03/1993 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; v Rilevato che Pipaj Paulo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale egli è stato ritenuto responsabili del delitto di lesioni personali gravi di cui agli artt. 110,583 e 585 cod. pen. ; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e di:sattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, peraltro in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, a riguardo di un errore materiale contenuto nei certificati medici) - e dunque affetto da genericità - è anche manifestamente infondato, perché "in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato" (sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012); ne viene che risulti del tutto ininfluente che, nel reato dì lesioni commesso in concorso d'azione, l'uno e l'altro dei compartecipi abbiano attinto parti diverse del corpo della vittima; rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C