Cassation court dismisses appeal against confiscation for generic danger, ruling it remains valid post-constitutional ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the confiscation order. The appellant argued for revocation based on a Constitutional Court ruling that struck down provisions targeting 'generic danger,' but the court found the appeal's arguments generic and unfounded. The court determined the specific category of 'danger based on lifestyle' remains valid and applicable to the appellant, thus rejecting the claim that the confiscation measure is no longer justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, n. 2 della legge n. 1423 del 1956; Art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011: The provisions allowing preventive measures against individuals whose lifestyle is habitually derived from criminal activity remain constitutionally valid and applicable despite the unconstitutionality of measures targeting generic danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIOVINA nato a ATRI il 05/12/1958 avverso il decreto del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Di Rocco Giovina ricorre avverso il decreto con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato il provvedimento di rigetto (assunto dal Tribunale di Teramo il 9 gennaio 2023) della richiesta di revoca ex tunc della misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta anche a carico della Di Rocco, quale soggetto rientrante nella categoria della pericolosità c.d. generica.;
Premesso: - che il procedimento in oggetto non ricade ratione temporis nell'alveo del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché alla data del 13 ottobre 2011 era già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione (cfr. art. 117 d. Igs. n. 159 del 2011, cit). - che l'istanza di revoca ex tunc che ha dato vita al presente procedimento risulta disciplinata dall'art. 7 legge n.1423 del 1956 (ex multis, Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Rv. 257479;
Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116); - che la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge n. 1423 del 1956 e del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consentono di applicare le misure di prevenzione personale e patrimoniale ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi„ sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»); - che la Consulta ha precisato che le medesime disposizioni si sottraggono, invece, alle censure di illegittimità costituzionale, nella parte in cui consentono di applicare le ridette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»);
Rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la perdurante sussistenza dei presupposti della confisca è generico e manifestamene infondato in quanto: - la confisca è stata disposta a carico della ricorrente, quale soggetto rientrante nella categoria di cui all'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956 (cfr. paragrafo 4, pagg. 7 e 8 della sentenza Sez. U n. 4880 del 2606/2014, dep. 2015, che, rigettando il ricorso della Di Rocco, ha reso definitivo il provvedimento di confisca); - il ricorso non tiene conto che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, la ridetta categoria di pericolosità "regge" il provvedimento di confisca; - il decreto impugnato evidenzia questo aspetto con il quale il ricorso evita di misurarsi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de