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Ordinanza — n. 7842/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic lack of proof and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for forgery based on a lack of proof regarding signature falsity and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the lower court relied on the victim's statements and exercised its sentencing discretion appropriately.

Regesto Legislator

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Art. 491 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal contesting the absence of proof for forgery is inadmissible if it fails to address the specific reasoning used by the lower court, and challenges to sentencing severity are rejected when the judge's discretion is properly exercised based on relevant elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility forgery conviction lack of proof argument general mitigating circumstances sentencing discretion inchiesta per falsità atti falsa testimonianza contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 491 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 491 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCHEZZA MASSIMILIANO nato a ROMA il 18/02/1971 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Ricchezza Massimiliano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato ia condanna del predetto imputato in ordine al rato di cui all'art. 491 cod. pen. per i fatti commessi dopo il 10 giugno 2015; mentre ha assolto il medesimo imputato dai reati di truffa e lo ha prosciolto da quelli di cui all'art. 491 cod. pen. commessi nel periodo antecedente perché estinti per prescrizione;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di prova in ordine alla falsità dele sottoscrizioni perché non sarebbe mai stato disposto un accertamento sul punto, è generico, poiché non si confronta con la ratio decidendi che, senza cadute di logicità, trae la prova della contraffazione dalle dichiarazioni della persona offesa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, è manifestamente infondato in quanto: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così