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Ordinanza — n. 7839/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for recidivism and discretionary penalty substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism and refusal of a suspended sentence. The appellant argued for exclusion of recidivism and substitution of detention, but the court found these arguments legally unfounded as they require discretionary merit review. Consequently, the appeal was rejected because the first ground violated procedural rules on admissibility and the second ground involved a discretionary judicial evaluation not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 654 cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews only legal errors, not discretionary merit evaluations; appeals challenging the exclusion of recidivism or the substitution of detention are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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recidivism exclusion penalty substitution discretionary judgment cassation admissibility merit review limits esibizione di documenti d'identità espatrio illegale insufficiente passaporto

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la N_ sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 654 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la N_ sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIO nato a AVERSA il 09/04/1989 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Esposito Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv.,11.0, 497 bis commi 1 e 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(cfr. pag. 5); che - per altro verso - il motivo che si duole del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che - come avvenuto nella specie, pag. 5 - per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice. Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la N_ sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01); che la sentenza impugnata - pag. 5 - ha congruamente motivato il diniego della sostituzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il 'con i liere estenso