Criminal appeal dismissed for generic grounds failing to specify legal errors under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant alleged a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code but failed to identify specific elements required by Articles 581(c) and 581(d) to support the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory function without precise indications of the errors in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are excessively generic and fail to specify the elements constituting the alleged violation, thereby preventing the appellate court from identifying the specific reliefs and exercising its supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADELBURG LEWIS nato a CONEGLIANO il 06/02/1971 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Adelburg Lewis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all" art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. nel giudizio di affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) e d) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 0