Cassation court annuls conviction for minor offense due to statute of limitations expiring before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction regarding a minor offense because the statute of limitations had expired before the judgment was pronounced. The defendants argued that the five-year limitation period for the contravention ended on May 19, 2021, prior to the appellate decision. The court accepted this argument, ruling that the crime was extinguished by prescription and eliminating the corresponding sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The statute of limitations extinguishes the criminal action; if the limitation period expires before the judgment, the conviction for that specific offense must be annulled.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RIPA MARIUS IONUT nato a TECUCI( ROMANIA) il 09/10/1986 ILIE VASILE nato a IVESTI( ROMANIA) il 04/07/1989 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di istruttoria dibattimentale, di Ripa Marius Ionut e Ilie Vasile in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma primo, nn. 2, 3 e 5 e 61 n. 5 cod. pen. (capo A), 110 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975 (capo B), commessi il 19 maggio 2016.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con lo stesso atto a firma del comune difensore, proponendo un solo motivo con il quale eccepiscono che il termine prescrizionale per il reato sub B) sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza impugnata.
3. I ricorsi, che concernono esclusivamente il reato di cui al capo B), sono fondati.
4. In limine va respinta la richiesta di rinvio del procedimento formulata dal difensore degli imputati per adesione alla astensione collettiva dalle udienze. Il presente procedimento segue le forme del cd. "rito camerale non partecipato" ex art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.. Ne consegue che è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).
5. Quanto al merito va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - il termine massimo di prescrizione della contravvenzione di cui al capo B) è pari ad anni cinque; - ne consegue che, non risultando periodi di sospensione, il termine di prescrizione in rassegna è decorso il 19 maggio 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.
6. Pertanto va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione. Conseguentemente va eliminata la relativa pena di giorni venti di reclusione ed euro 50 di multa (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione ed eu