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Sentenza — n. 7832/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for theft due to expiration of the maximum statutory limitation period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for theft without remanding the case. The defendant argued non-punishment based on the expiration of the limitation period, which the court confirmed had passed on March 26, 2022. Consequently, the criminal liability was extinguished by prescription, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 158 c.p.: The criminal liability is extinguished by prescription when the maximum limitation period has elapsed, even if recidivism is contested but not found by the trial court.

Parole chiave

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criminal liability prescription period theft conviction non-punishment statutory limitation Cassation annulment recidivism contestation contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 158 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018
in motivazione Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018) e che non risultano sospensioni.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASELLI MASSIMO nato a FIRENZE il 08/03/1968 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Caselli Massimo in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen. commesso il 26 settembre 2014 ai danni di Gramigni Fosco (avente ad oggetto un accendino e due agende); mentre ha rilevato il difetto di querela per il tentativo di furto commesso ai danni di altro soggetto; procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.

3. Il motivo non è manifestamente infondato, sicché deve essere rilevato che il termine prescrizionale massimo è decorso il 26 marzo 2022, considerato che la recidiva, seppure contestata, non è stata ritenuta dal giudice di merito (cfr. in motivazione Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018) e che non risultano sospensioni.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il