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Ordinanza — n. 7831/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints and reiterates merit court's legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7831/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and attempted theft, claiming excessive severity and requesting a suspended sentence. The court rejected these grounds as mere factual complaints or repetitive arguments already properly evaluated by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals consisting solely of factual complaints or repetitive arguments regarding merits already decided are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints repetitive arguments suspended sentence denial court costs and fine oggetto pericoloso porto abusivo di armi reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della eccessiva severità della pena e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI LAPO ALESSANDRO nato a IVREA il 23/07/1974 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che Morelli Lapo Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 585-585 cod. pen. (capo 1) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo 2); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contestai la responsabilità dell'imputato e la sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della eccessiva severità della pena e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 7 su 131-bis cod. pen. e pagg. 7-8 su entità della pena); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, è manifestamente infondato, poiché, come si evince dal tenore complessivo della motivazione, il giudice di appello (recependo la valutazione del Tribunale) ha ritenuto ostative a una favorevole valutazione prognostica le due precedenti condanne per il delitto di lesione personale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci