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Ordinanza — n. 7830/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic assertions lacking critical comparison with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7830/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bajric San Dokan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for perjury under Article 495 of the Penal Code, arguing the lack of intent. The court rejected this claim as it consisted of generic assertions without a critical comparison to the lower court's argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; An appeal based on generic assertions lacking a critical comparison with the reasoning of the contested judgment is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility perjury Article 495 generic assertions rejection lack of critical comparison procedural dismissal uso di false generalità denuncia mendace mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRIC SAN DOKAN nato il 07/02/1985 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1:NI; Rilevato che l'imputato Bajric Sandokan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo, si esaurisce in affermazioni generiche e assertive, prive di confronto critico con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2