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Ordinanza — n. 7829/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft in home due to generic grounds and lack of specific recidivism critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Salihi Saban against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant challenged the conviction for theft in a home and the finding of recidivism, but the court found the arguments generic and abstract. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a motivated critique of the lower court's reasoning or demonstrate a logical error.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic and abstract grounds or fails to provide a motivated critique of the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism critique theft in home Cassation procedure prove acquisite tramite sorveglianza scippo prova informatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIHI SABAN nato il 11/09/1973 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSFNI; Rilevato che l'imputato Salihi Saban ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso si esaurisce in assunti generici e astratti; Considerato che il secondo motivo, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non si pone come critica motivata all'apparato argomentativo della sentenza impugnata, né evidenzia alcuna caduta logica nello stesso, limitandosi alla mera indicazione di elementi, peraltro dedotti in modo aspecifico, volti ad ottenere, in prospettazione difensiva, l'esclusione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07