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Ordinanza — n. 7827/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction as arguments merely reproduce already rejected criticism points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Villone's appeal against his theft conviction inadmissible. Villone argued that the lower court's assessment of the offense's offensiveness was flawed, but the court found this argument merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and Villone was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a mere reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection theft conviction appeal procedural dismissal Cassation review standard recidiva nell'infrazione circostanza attenuante imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLONE VINCENZO CUI 01110R8 nato a SAN MAURO FORTE il 01/09/1967 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Villone Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto; mentre, previa esclusione della recidiva e riconosciute le attenuanti prevalenti sulle residue aggravanti, ha proceduto alla riduzione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'offensività della condotta, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0