Cassation appeal dismissed for lack of interest due to lesser penalty of attempted fraud compared to consummated fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant sought to overturn a conviction for consummated fraud (Art. 496) by arguing it should have been reclassified as attempted fraud (Art. 495). The court rejected this because the attempted offense carries a lighter sentence, meaning overturning the conviction would not benefit the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495, 496, 568 comma 4 cod. pen.; The requirement of legal interest for an appeal mandates that the removal of the contested decision must create a more favorable practical situation for the appellant, which is absent when the original conviction involves a heavier crime than the one sought to be substituted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI MARCO nato a SIRACUSA il 24/09/1975 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a GRASSI MARCO per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Siracusa in data 23 settembre 2011); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l'erronea riqualificazione del fatto dall'imputazione di cui all'art. 495 in quella di cui all'art. 496 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse, attesa la maggiore gravità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., punito con la reclusione da uno a sei anni, rispetto a quella del reato di cui all'art. 496 cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni, oggetto di condanna; è invero costante principio di diritto che "l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravarne sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante" (sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cd ì deciso il 7 febbraio 2024 Il consQititeri estensore Il Presidente Tizianc\Masini Michele Romano r DEPOSTA IN CAH,