Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and late submission of new defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Garofalo and Puccio inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The applicants challenged a second-instance conviction for crimes involving public order and theft, arguing against aggravating circumstances and requesting generic mitigating factors. The court rejected these claims as generic, abstract, and reiterative of lower court arguments, noting that the appellate judgment was sufficiently motivated and that new defense materials were submitted too late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when grounds are generic and manifestly unfounded, or when new arguments are presented after the deadline, as the appellate court's motivation is complete if it addresses the main evidence without refuting every dialectical point.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO ANDREA nato a PALERMO il 12/09/1994 PUCCIO GIOVANNI nato a PALERMO il 10/07/1994 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
RITENUTO IN FATTO
- che GAROFALO ANDREA e PUCCIO GIOVANNI hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 1 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflitta loro per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624 e 625, c:onnma 1, nn. 2 - 5 - 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 6 settembre 2016); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando il Garofalo un solo motivo e il Puccio due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo nell'interesse di Garofalo Andrea, con il quale si contesta l'applicazione nei confronti degli imputati della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha congruamente motivato l'applicazione della circostanza aggravante contestata in ragione della ridotta presenza di personale e di persone di passaggio nelle pubbliche vie, considerando che l'azione è stata compiuta in orario notturno - ore 00:23 del 16 settembre 2016 - e in una zona decentrata, circostanze da cui consegue la minorata difesa della persona offesa (vedasi pag. 3, punto 2 della sentenza impugnata); - che il primo motivo presentato nell'interesse di Puccio Giovanni, che lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato, è affidato a doglianze generiche, per lo più astratte e, comunque, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto, che deve ritenersi completa e congrua, dal momento che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ad ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come accaduto nel caso di specie (vedasi pagg. 2 - 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata); - rilevato che la memoria difensiva, presentata nell'interesse del Garofalo il 2 febbraio 2024, dunque in violazione dell'obbligo di deposito almeno :15 giorni liberi prima dell'udienza e pertanto tardivamente, nulla comunque consenta di aggiungere alle deduzioni svolte con il ricorso; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. NII. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 I consigliere