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Ordinanza — n. 7822/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and factually absorbed by lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds and their complete absorption in the lower court's detailed reasoning. The appellant argued violations of specific criminal articles regarding abusive electricity use, but the appellate court had already extensively enumerated the specific, consistent, and grave indications of guilt in its judgment. Consequently, the court ruled that such arguments were not permitted at this stage as they were entirely covered by the facts and legal assessment already established below.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; A cassation appeal based on generic grounds that do not critically engage with the extensive factual and legal reasoning of the lower court is inadmissible as the arguments are fully absorbed by the existing judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal absorption of arguments abusive electricity use Italian criminal procedure furto di lieve entità reato flagrante crimine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624, comma 1, n. 7 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CRISCENTI MICHAEL per il reato di cui all'art. 624 e 625, comrna 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCENTI MICHAEL nato a ERICE il 10/06/1999 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CRISCENTI MICHAEL per il reato di cui all'art. 624 e 625, comrna 1, n. 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Palermo sino al 9 ottobre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. ed il vizio motivazione, oltre ad essere generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto contestato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificata mente enucleato gli indizi gravi, precisi e concordanti posti ai fondamento della dichiarazione di responsabilità per il delitto contestato, in quanto dimostrativi della consapevole fruizione abusiva di energia elettrica da parte dell'imputato, che abitava nell'immobile), è altresì non consentito in questa sede, giacché affidato a deduzione integralmente versate in fatto; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il,7 febbraio 2024 Il c nsie41-g^estensore Il Pres