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Ordinanza — n. 7818/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects late private prosecution claim under Cartabia reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that a private prosecution filed in December 2021 was timely under the Cartabia reform, which allowed victims of previously public prosecution crimes to file complaints. The court rejected this, ruling the appeal was generic and infounded because the reform's transitional provisions did not retroactively validate a complaint filed before the reform's entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 124, 624, 625 cod. pen.; Art. 336, 337, 529 cod. proc. pen.: A criminal appeal based on a generic complaint regarding the timeliness of a private prosecution under the Cartabia reform is inadmissible if the complaint was filed before the reform's effective date and does not meet specific transitional requirements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility private prosecution timeliness Cartabia reform transitional generic appeal grounds public prosecution crimes tentato furto furto di lieve entità saccheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 124 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma 1, nn. 2-7 cod. pen.
Art. 336 cod. proc. pen.
Art. 337 cod. proc. pen.
Art. 529 cod. proc. pen.
D. Lgs. n. 150/2022
pen., è generico e manifestamente infondato, dal momento che la querela del 3/12/2021 non può essere ritenuta intempestiva proprio alla luce dei mutamenti intervenuti: il reato all'epoca della commissione (26 luglio 2021) era procedibile d'ufficio e il D. Lgs. n. 150/2022 (c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTAVERDE MARIO nato a PALERMO il 14/10/1982 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a TESTAVERDE MARIO per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 - 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo in data 26 luglio 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 124 e 624 cod. pen. e artt. 336, 337 e 529 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, dal momento che la querela del 3/12/2021 non può essere ritenuta intempestiva proprio alla luce dei mutamenti intervenuti: il reato all'epoca della commissione (26 luglio 2021) era procedibile d'ufficio e il D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), nelle disposizioni transitorie, ha consentito alla persona offesa dei reati divenuti procedibili a querela di parte a seguito della sua entrata in vigore di presentare querela - ma ove assente - sino al 31/03/2023 (arg. da Cass. sez.3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844, a riguardo del connotato equipollente della costituzione di parte civile rispetto alla formalizzazione della volontà querelatoria pretesa dalla riforma in relazione ai delitti precedentemente perseguibili di ufficio); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.