Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repetitive grounds and unappealable procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cammilleri Concetta against the Palermo Court of Appeal's conviction for electricity theft inadmissible. The appellant argued against the conviction and procedural handling of witness statements, but the court found three of her grounds to be mere repetitions of issues already properly rejected by the lower court. The fourth ground was deemed to rely on a legal provision that cannot be challenged on appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must not merely repeat issues already decided by the lower court or rely on provisions incapable of being contested on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI CONCETTA nato a AGRIGENTO il 30;06/1985 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS::NI; Rilevato che l'imputata Cammilleri Conc:etta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 2, pagg. 1 e 2 sul dolo; paragrafo 3, pagg. 2 e 3, sull'art. 131-bis cod. pen.; paragrafo 4, pag. 3 sull'art.163 cod. pen.);
Considerato che il quarto motivo, che contesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alle dichiarazione rese da un testimone, si appunta su una statuizione non suscettibile di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07