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Ordinanza — n. 7814/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being abstract and lacking critical comparison with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Arena's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for electricity theft inadmissible. Arena argued against the confirmation of his sentence, but the court found his sole ground of appeal consisted of abstract propositions without a critical comparison to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Arena was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of abstract propositions lacking a critical comparison with the reasons given in the decision under review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility abstract propositions lack of critical comparison electricity theft conviction Corte di Cassazione danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia contratto per la fornitura di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/01/1992 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS[NI; Rilevato che l'imputato Arena Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso si risolve in mere proposizioni astratte prive di reale confronto critico rispetto alle ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2