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Ordinanza — n. 7813/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being abstract and lacking critical comparison with lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giargiana Domenica inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft of electricity, but the sole ground of appeal was deemed merely abstract. The court rejected the appeal because it failed to provide a real critical comparison with the reasoning of the Palermo Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of abstract propositions lacking a real critical comparison with the reasons given by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract propositions lack of critical comparison theft of electricity Cassazione ordinanza danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARGIANA DOMENICA nato a PARTINICO il 05/05/1970 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSNI; Rilevato che l'imputata Giargiana Domenica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso si risolve in mere proposizioni astratte prive di reale confronto critico rispetto alle ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/