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Ordinanza — n. 7812/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction, ruling non-punishment clause inapplicable due to excessive sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the statutory minimum sentence exceeded the legislative limits for such exemption. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, comma primo, cod. pen.; Art. 69, cod. pen. The exemption from punishment under Article 131-bis is unavailable when the statutory minimum sentence exceeds the two-year threshold, and the balancing test of Article 69 does not apply to determine eligibility.

Parole chiave

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non-punishment clause aggravated theft statutory minimum sentence legislative limits balancing test exclusion inadmissible appeal Cassation ruling pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, comma primo, cod. pen.
pen., è manifestamente infondato in quanto: - il delitto di furto pluriaggravato prevede una pena detentiva minima di tre anni di reclusione e pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. come modificati dal d.
Art. 69, cod. pen.
pen.), del giudizio di bilanciamento ex art. 69, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
d. Igs. n. 150 del 2022
Artt. 624, 625, comma primo, nn.2 e 7, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOFIORE ALESSANDRO nato a TRICASE il 01/07/1987 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Biancofiore Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn.2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: - il delitto di furto pluriaggravato prevede una pena detentiva minima di tre anni di reclusione e pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. come modificati dal d.

Igs. n. 150 del 2022 (pena detentiva non superiore al minimo a due anni); - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini in rassegna non può tenersi conto, per espressa previsione normativa (art. 131-bis, comma quinto, cod. pen.), del giudizio di bilanciamento ex art. 69, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i