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Ordinanza — n. 7811/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise attempted crime argument in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the argument regarding attempted crime was not raised during the second instance proceedings. The appellant, Munteanu Gheorghe, sought to challenge the conviction for burglary by invoking the attempt doctrine, but the appellate court had already addressed this issue. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, such a new ground for appeal is strictly prohibited at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The failure to deduce a specific ground for appeal in the second instance renders that ground inadmissible in the Court of Cassazione proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility attempted crime second instance procedural defect adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU GHEORGHE nato il 10/10/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; t Rilevato che l'imputato Munteanu Gheorghe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca l'ipotesi del tentativo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod, proc. pen.;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod pen., è versato in fatto e comunque risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda paragrafo 1, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i