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Ordinanza — n. 7809/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7809/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7809/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI PIERO nato a SCIACCA il 16/08/1993 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS[NI; Rilevato che l'imputato Polizzi Piero ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4), 624, 625, comma primo, nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (fatto commesso su cose poste all'intero di uffici pubblici) cod. pen. - quest'ultima aggravante rende il reato di furto procedibile di ufficio anche dopo il d.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 7809/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 112 n. 4), 624, 625, comma primo, nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (fatto commesso su cose poste all'intero di uffici pubblici) cod. pen. - quest'ultima aggravante rende il reato di furto procedibile di ufficio anche dopo il d.

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato furto di lieve entità crimine licenziamento per furto condotta illecita della polizia

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
3-4- sul giudizio ex art. 69 cod. pen.; paragrafo 4.4.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI PIERO nato a SCIACCA il 16/08/1993 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS[NI; Rilevato che l'imputato Polizzi Piero ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4), 624, 625, comma primo, nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (fatto commesso su cose poste all'intero di uffici pubblici) cod. pen. - quest'ultima aggravante rende il reato di furto procedibile di ufficio anche dopo il d.

Igs. n. 150 del 2022; Ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 4.1. pag. 2 sulla identificazione dell'imputato quale autore del fatto; paragrafo 4.2. pagg. 2-3 sulla sussistenza delle circostanze aggravanti; paragrafo 4.3. pagg. 3-4- sul giudizio ex art. 69 cod. pen.; paragrafo 4.4. pag. 4 sul trattamento sanzionatorio); Evidenziato, inoltre, quanto al secondo motivo che la circostanza della dismissione dell'immobile da pubblico ufficio viene meramente asserita dal ricorrente, senza neppure rispondere al principio di autosufficienza del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i