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Ordinanza — n. 7808/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenza Guadagna's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction inadmissible. Guadagna argued for a violation of law and a defect in reasoning, but the court found her grounds generic and unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Guadagna was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, lacking specific legal argumentation to justify the alleged violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning violation of law Cassazione ordinanza imputazione di furto prova informatica prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNA VINCENZA nato a PALERMO il 01/05/1970 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSNI; Rilevato che Guadagna Vincenza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la c:ondanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, si risolve in generici assunti ed è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l'assenza di motivazione, tenuto conto del congruo apparto argomentativo offerto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente .31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0