Sentenza — n. 7804/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato Monteleone Giuseppe e Pavone Ylenia colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 7804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato Monteleone Giuseppe e Pavone Ylenia colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTELEONE GIUSEPPE nato a BARI il 15/09/1960 PAVONE YLENIA nato a BARI il 24/05/1971 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato Monteleone Giuseppe e Pavone Ylenia colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, diversamente valutate; inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. Risulta trasmessa una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità dei motivi di ricorso.
3. I motivi non sono manifestamente infondati alla luce del disposto dell'art.603, comma 3 bis cod. proc. pen. e del princ pio di motivazione rafforzata, sicché deve essere rilevato che in data 18 ottobre 2023 è decorso il termine prescrizionale massimo: - fatto commesso il 15 febbraio 2016; - prescrizione massima 15 agosto 2023; - + 64 giorni di sospensione c.d. Covid (rinvio udienza del 2 aprile 2020).
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impucinata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis