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Sentenza — n. 7804/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7804/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato Monteleone Giuseppe e Pavone Ylenia colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 7804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato Monteleone Giuseppe e Pavone Ylenia colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa sanzioni penali pagamento dell'ammenda riduzione della pena caso di garanzia bancaria restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTELEONE GIUSEPPE nato a BARI il 15/09/1960 PAVONE YLENIA nato a BARI il 24/05/1971 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato Monteleone Giuseppe e Pavone Ylenia colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, diversamente valutate; inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. Risulta trasmessa una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità dei motivi di ricorso.

3. I motivi non sono manifestamente infondati alla luce del disposto dell'art.603, comma 3 bis cod. proc. pen. e del princ pio di motivazione rafforzata, sicché deve essere rilevato che in data 18 ottobre 2023 è decorso il termine prescrizionale massimo: - fatto commesso il 15 febbraio 2016; - prescrizione massima 15 agosto 2023; - + 64 giorni di sospensione c.d. Covid (rinvio udienza del 2 aprile 2020).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impucinata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis