Ordinanza — n. 7802/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE PIETRO nato a NAPOLI il 25/10/1997 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grande Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna il tentato furto di una autovettura; Considerato che l'unico motivo di ricorso,, che enuncia l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. en., si esaurisce in astratte doglianze che neppure indicano quale, tra le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen , non sarebbe stata valutata e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una declaratoria in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. en., si esaurisce in astratte doglianze che neppure indicano quale, tra le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen , non sarebbe stata valutata e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una declaratoria in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE PIETRO nato a NAPOLI il 25/10/1997 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grande Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna il tentato furto di una autovettura; Considerato che l'unico motivo di ricorso,, che enuncia l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. en., si esaurisce in astratte doglianze che neppure indicano quale, tra le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen , non sarebbe stata valutata e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una declaratoria in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/