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Ordinanza — n. 7801/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic factual complaints are inadmissible in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for assault and resistance, arguing the objective element of the injury crime was missing. The court rejected these arguments because they consisted solely of generic factual complaints, which are not admissible in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Generic factual complaints lacking specific legal arguments are inadmissible in a legality appeal, requiring the court to dismiss the appeal without examining the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review generic factual complaints assault conviction Italian criminal procedure aggressione fisica reati contro la pubblica autorità reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIERA GIAN LUCA nato a ROMA il 03/10/1970 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Chiacchiera Gianluca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di resistenza (capo A) e lesioni personali ex ari:. 582-585 cod. pen. (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di lesioni, si esaurisce in generiche doglianze di fatto, inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02