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Ordinanza — n. 7799/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing procedural violations. The court rejected this, noting that the first-instance judgment provided sufficient reasoning based on the defendant's intent and personality profile without needing to address every single favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.: An appeal contesting the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible in the final instance if the lower court's decision is logically sound and references decisive factors, as exhaustive consideration of all elements is not required.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal sentencing procedural violation final instance review aggravamento della pena truffa aggravata circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
sulle aggravanti, ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO SARA nato a ENNA il 27/06/1999 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Spampinato Sara ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, previo giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. sulle aggravanti, ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza con riferimento alla genericità delle richieste in proposito formulate in primo grado, all'intensità del dolo, in uno con il profilo personologico della prevenuta e con l'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della richiesta) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il