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Ordinanza — n. 7797/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual re-evaluation outside cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific criticism. The appellant argued regarding the deceptive nature of counterfeit goods and product quality, but the court found these points lacked the necessary argumentative depth to challenge the lower court's factual findings. Consequently, the court ruled that cassation cannot re-evaluate factual evidence, which remains the exclusive domain of the trial judge, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or conduct a new reading of probative sources, as such functions are exclusively reserved to the judge of the merits, and appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning rather than general exploratory pleas.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific argumentation factual re-evaluation cassation powers judicial review limits contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 474 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG XIULIN nato il 21/03/1982 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Jang Xiulin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen.; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza della legge penale e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile in questa sede, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; sicchè i suddetti motivi devono considerarsi non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 1 della sentenza secondo grado, a riguardo della concreta attitudine ingannatoria delle merce contraffatta, a prescindere dalle modalità di confezionamento ed a riguardo della scarsa qualità dei prodotti, indicativa della consapevolezza da parte dell'imputato, in assenza di elementi di segno contrario, di importare e porre in vendita oggetti non originali); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi, di carattere perplesso e complessivamente esplorativo, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d