Cassation court dismisses appeal on theft conviction, upholding consummated crime over attempted charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Escobar Manuel inadmissible, confirming his conviction for two instances of skillful theft. The appellant argued for reclassification of the acts as attempted crimes, but the court found this argument merely repetitive of previously rejected grounds. The court ruled that the lower court correctly applied the legal standard distinguishing consummated from attempted theft based on the defendant's control over the stolen goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625, comma primo, n. 4 cod. pen.; The distinction between consummated and attempted theft lies in whether the defendant achieved full, autonomous, and effective control over the stolen property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESCOBAR MANUEL nato il 09/09/1981 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Escobar Manuel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per due episodi di furto con destrezza (artt. 624, 625, comma primo, n. 4, cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che insiste per la derubricazione dei fatti nella ipotesi tentata — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag.
2) che si è pienamente conformato agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il