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Ordinanza — n. 7795/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for abstract grounds lacking critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding criminal responsibility for theft. The court rejected these claims as mere abstract assertions without critical engagement with the lower court's argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on abstract grounds lacking critical engagement with the reasoning of the challenged judgment is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract grounds lack of critical engagement criminal responsibility procedural costs Cassa delle ammende violation of law imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVA SILVA ESTEBAN FERNANDO nato a SANTIAGO DEL CILE( CILE) il 01/11/1972 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Silva Silva Esteban Fernando ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (tentato e consumato) in luogo di privata dimora; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, si esaurisce in meri assunti astratti privi di confronto critico con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/