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Ordinanza — n. 7792/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and inadmissibility of fact-based objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Butucea George inadmissible due to a lack of specific grounds and the inadmissibility of fact-based objections. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft with a minor aggravating circumstance, but the court found the arguments vague and resolved into mere complaints on facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and cannot rely on general complaints regarding facts, as such objections are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissibility of fact proceedings of legality attempted theft procedural costs tentato furto furto di lieve entità furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTUCEA GEORGE (CUI 0236ZI1) nato il 07/02/1972 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Butucea George ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto monoaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità poiché tratta plurimi argomenti senza enucleare, in modo specifico, i punti della sentenza oggetto di impugnazione; Considerato, in ogni caso, che le censure proposte si risolvono in doglianze in fatto, inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/