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Ordinanza — n. 7790/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as generic and abstract without specific argumentative references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Verrascina's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Verrascina argued the lower court's judgment lacked motivation, but the court found this complaint generic and abstract. The decision rejected the appeal because the argument failed to provide specific references to the actual reasoning supporting the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the complaint is generic, abstract, and devoid of specific references to the actual argumentative basis of the conviction.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal abstract complaint inadmissible appeal procedural costs Cassation procedure specific argumentation dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363-bis, comma 2, lett. a) c.p.p.
art. 496 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRASCINA GIUSEPPE nato a ROMA il 03/01/1992 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Verrascina Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di motivazione, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02