Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and lack of novelty in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Giuntini Lidia inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural violations, excessive sentencing, and omitted mitigating circumstances, but the court found these arguments either repetitive of previously rejected claims, not raised in the lower appeal, or never formally requested. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary novelty and proper form required for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 4 cod. proc. pen. An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court without new elements, or if it raises issues not properly formulated in the initial appeal or never requested.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural nullity lack of novelty repetitive arguments court costs award falsa dichiarazione della parte falsità in certificati sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Chiarito che la violazione di legge processuale rilevante ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 591 comma 4 cod. proc. pen.
soprattutto se si consideri l'assenza di una specifica ragione di critica in sede di gravame; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deriva la propria inammissibilità ex art. 591, comma 4, cod.
Art. 175 cod. pen.
art. 175 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTINI LIDIA nato a ROMA il 19/09/1954 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Giuntini Lidia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.483 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in punto di sussistenza del reato e riconducibilità del fatto all'imputata — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 ultimo rigo e 4);

Chiarito che la violazione di legge processuale rilevante ex art. 606 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. è soltanto quella concernente norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, e che tali non sono invocate dal ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inedito, poiché non coltivato con l'atto di appello, peraltro la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.

5) soprattutto se si consideri l'assenza di una specifica ragione di critica in sede di gravame; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deriva la propria inammissibilità ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., dalla inammissibilità dell'omologo motivo di appello, che non indicava quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice al riconoscimento del beneficio; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., è inammissibile perché la richiesta non è mai stata formulata in precedenza, sicché l'imputato non può dolersi del mancato esercizio di un potere di ufficio del giudice, che non ha mai sollecitato (arg. da Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno); Considerato che la memoria difensiva trasmessa a sostegno dei motivi di ricorso non introduce significativi elementi di novità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende