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Ordinanza — n. 7785/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud bankruptcy conviction for inadmissibility of post-judgment prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Paolucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reclassified his crime from fraudulent to simple bankruptcy fraud and reduced the sentence. The court rejected arguments regarding lack of reasoning, excessive punishment, and the expiration of the statute of limitations, noting that prescription cannot be raised after the final judgment has been rendered.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The appeal is inadmissible when the claim of prescription is raised after the judgment has been pronounced, as no valid legal relationship for appeal exists to allow the court to examine the expiration of the limitation period.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations bankruptcy fraud post-judgment prescription court costs criminal procedure second instance reform documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione in merito all'eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile, poiché i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999, Auriemma
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoi
216433 - 01); - la dichiarazione di fallimento non è sindacabile da parte del giudice penale (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoi, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI ROBERTO nato a ROMA il 01/03/1952 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Paolucci Roberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha riqualificato il fatto come bancarotta semplice, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione in merito all'eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile, poiché i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05);

Chiarito, al riguardo, che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Latina è manifestamente infondata, dato che: - la competenza per territorio si radica presso il giudice del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999, dep. 2000, Auriemma, Rv. 216433 - 01); - la dichiarazione di fallimento non è sindacabile da parte del giudice penale (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoi, Rv. 239398); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'omessa valutazione dell'attendibilità soggettiva dell'imputato e dei motivi di appello, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7);

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 9); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto: - il termine prescrizionale del reato di bancarotta semplice (reato commesso il 20 marzo 2015) sarebbe decorso il 30 giugno 2023 (dopo la pronuncia della sentenza impugnata), tenuto conto di 283 giorni di sospensione (rinvio dal 28 gennaio 2020 al 6 novembre 2020 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze); - tuttavia l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa dell