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Ordinanza — n. 7782/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7782/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPOLIZIO VINCENZO nato a ALTAMURA il 28/03/1982 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Popolizio Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato, sancita in primo grado, per i reati di cui agli artt. 624 bis comma 2 e 61 n. 5 cod. pen., distintamente commessi in danno di due persone anziane; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato ha eccepito la prescrizione dei reati, è generico, perché non indica compiutamente le ragioni di diritto a fondamento della questione posta ed è comunque manifestamente infondato, dal momento che, all'epoca dei fatti commessi, il furto di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen., accompagnato da una circostanza aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., era già punito con pena massima detentiva di 10 anni di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 624 bis comma 2 cod. pen, art. 61 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7782/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di minore entità furto aggravato aggravamento della pena infrazione privilegiata protezione degli adulti estensione e durata della protezione

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis comma 2 cod. pen
art. 61 cod. pen
pen., accompagnato da una circostanza aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., era già punito con pena massima detentiva di 10 anni di reclusione;
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPOLIZIO VINCENZO nato a ALTAMURA il 28/03/1982 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Popolizio Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato, sancita in primo grado, per i reati di cui agli artt. 624 bis comma 2 e 61 n. 5 cod. pen., distintamente commessi in danno di due persone anziane; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato ha eccepito la prescrizione dei reati, è generico, perché non indica compiutamente le ragioni di diritto a fondamento della questione posta ed è comunque manifestamente infondato, dal momento che, all'epoca dei fatti commessi, il furto di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen., accompagnato da una circostanza aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., era già punito con pena massima detentiva di 10 anni di reclusione;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tenuto conto, peraltro, dell'assestamento della pena sui minimi edittali (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2024 DEPO