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Ordinanza — n. 7781/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic reasoning and lack of factual review by higher court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and generic, but the court found the decision adequately addressed all issues regarding historical reconstruction and evidence evaluation. The court ruled that reviewing factual assessments is exclusively the duty of the trial judge, making the appeal's request for a different factual appreciation outside the cassation court's powers.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own appreciation of evidence for that of the court of first instance, dismissing appeals based on generic criticisms of the reasoning without demonstrating a violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual assessment exclusive power generic reasoning rejection court of first instance duty evidence evaluation review scemata imputabilità verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIANI VINCENZO nato a NERETO il 11/07/1985 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Galliani Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per il delitto di cui agli artt. 110,624,625 nn. 2 e 7 e 61 n. 5 cod. pen. in danno di Testa Camillo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg.1- 3 dei "motivi della decisione") - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dal riscontro di corrispondenza tra le generalità fornite dalla persona controllata dai Carabinieri alla guida del trattore rubato e il cartellino anagrafico), esulando, comunque, dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,