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Ordinanza — n. 7778/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to internal contradiction between cited articles and factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Peltro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant cited Articles 132 and 133 of the Penal Code, his arguments regarding the attempted theft of already stolen goods and identification issues were structurally contradictory. The court ruled that the appeal failed because the cited legal basis did not align with the factual allegations presented.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds cited are internally contradictory and do not correspond to the actual factual allegations made by the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal internal contradiction Penal Code articles procedural dismissal contradictory grounds imputazione di furto furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
pen.; mentre, riconoscendo la continuazione con un reato già giudicato, ha diminuito notevolmente la pena, applicando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen.;
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELTRO STEFANO nato a GENOVA il 11/11/1968 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Peltro Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato condanna per il reato di cui al'art. 624-bis cod. pen.; mentre, riconoscendo la continuazione con un reato già giudicato, ha diminuito notevolmente la pena, applicando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo di ricorso è apodittico e contraddittorio nella sua stessa struttura interna: censura la sentenza "ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen.", ma poi fa riferimento al tentativo di "sottrarre qualcosa che era già sato sottratto" e alla identificazione dell'imputato, lasciando appena intuire che, forse, il motivo potrebbe afferire non alla pena, ma alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il