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Sentenza — n. 7776/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's conviction for attempted theft because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint. The defense submitted a formal record of remission and acceptance, which the court recognized as valid under the 2022 legislative reform. Consequently, the judgment was quashed without remittal, and procedural costs were assigned to the accused.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 2 e n. 7, terza ipotesi, cod. pen.; Art. 152 cod. proc. pen.: The crime is extinguished by the withdrawal of the complaint, which prevails over admissibility issues and mandates the annulment of the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
remission of complaint extinguishment of crime attempted theft withdrawal of prosecution criminal appeal annulment retroactive application procedural costs ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
Mimmo Cipriani Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il tentato furto di una autovettura, delitto aggravato dal fatto commesso con violenza sulle cose (art. 625, comma primo, n.
Art. 625, comma primo, n. 7, terza ipotesi, cod. pen.
pen.) e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7, terza ipotesi, cod. pen.);
Art. 2, comma quarto, cod. pen.
150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.).
Art. 152 cod. proc. pen.
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
d. Igs. n. 150 del 2022
Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall'art.
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681
per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIMMO CIPRIANI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 18/01/1979 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mimmo Cipriani Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il tentato furto di una autovettura, delitto aggravato dal fatto commesso con violenza sulle cose (art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7, terza ipotesi, cod. pen.);

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.). 2.2. Nella specie il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 14 marzo 2023 dinanzi alla Stazione di Manfredonia della Legione Carabinieri Puglia. 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso, come nella specie, sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 118701/2-0244 Il Consigliere estensore I