Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence, ruling discretionary sentencing is not reviewable unless arbitrary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to mitigate the sentence by granting generic mitigating circumstances equivalent to aggravating ones, arguing a legal error in weighing these factors. The court held that such sentencing comparisons involve judicial discretion protected from review unless the decision is arbitrary or illogical, finding the lower court's reasoning sufficient and well-motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.: The judgment of the court of appeal on the comparison between mitigating and aggravating circumstances involves a typical discretionary evaluation that escapes the review of legality unless it results from mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRULLI MICHELE nato a BARI il 17/07/1996 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Perrulli Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna in ordine al delitto di furto pluriaggravato, con riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; provvedendo però alla mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti;
Premesso: - che l'imputato era stato condannato, in primo grado, alla pena dì anno due e mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa; - che, nel giudizio di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi ad esclusione di quelli sul trattamento sanzionatorío; - che, in ragione di questo comportamento processuale, la Corte di appello aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, procedendo alla diminuzione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato, poiché: - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3 - 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - nella specie, peraltro, gli elementi indicati a sostegno della richiesta coincidono con quelli, già considerati dal giudice di appello, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti; Chiarito che il riferimento alla "esclusione della recidiva" non è supportato da alcuna ragione a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.