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Ordinanza — n. 7774/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic recidivism claim and excessive penalty lacking specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for excluded recidivism and generic mitigating circumstances, but the court found the first claim generic and the second unsupported by specific factual analysis. Regarding the excessive penalty complaint, the court ruled that the lower court's discretion was sufficient given the sentence was below the average statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 56, 624 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, abstract, or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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recidivism exclusion generic appeal grounds excessive penalty judicial discretion inadmissible appeal mitigating circumstances statutory sentencing range tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 56 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596
o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNOCCO SAVINO nato a ANDRIA il 30/06/1976 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bernocco Savino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della recidiva, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna ed inoltre non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.4);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); Considerato che l'ultimo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata quando, come nella specie, la pena sia inferiore alla misura media di quella edittale, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato (cfr. pag.

3) o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de