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Ordinanza — n. 7773/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide adequate reasoning. The court ruled that the appellate judgment already contained sufficient references to the decisive elements, satisfying the established legal requirement for such denials.

Regesto Legislator

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Art. 582, 585 cod. pen.; The appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provides a congruous reference to the decisive elements in its reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility sufficient reasoning standard criminal appeal procedure court of cassation lesione al ginocchio lesioni colpose lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAGLIERI LEONARDO nato a BITONTO il 27/05/1973 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Naglieri Leonardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.582 e 585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0