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Ordinanza — n. 7772/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic mitigating circumstances denial due to sufficient reasoning by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tomaiuolo Tommaso inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to provide adequate reasoning, but the court found the appellate judgment's reference to decisive elements sufficient under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is admissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements, rendering a detailed separate analysis unnecessary.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning standard appellate judgment review Art. 611 penal code minaccia nel diritto penale vie di fatto coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. pen.
art. 611 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAIUOLO TOMMASO nato a MANFREDONIA il 15/12/1996 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tomaiuolo Tommaso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 611 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda paragrafo 4, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07