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Ordinanza — n. 7771/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as fact review is precluded in appeal court cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal based on the absence of threats, arguing the lower court's reasoning was illogical. The court rejected this because appeals against peace court judgments are limited to legal errors, not factual re-evaluations or new fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 2 bis c.p.p.; Art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) c.p.p.: Appeals against judgments in second instance for peace court crimes are admissible only for legal violations, excluding the review of factual assessments or the re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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appeal inadmissibility legal vs factual review peace court judgments second instance procedure Cassation admissibility motivi di cassazione motivi validi minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen.
- mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod.
Art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.
- mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile ZEDDE GIUSEPPE SALVATORE nel procedimento a carico di: TILOCCA SEBASTIANO nato a SASSARI il 03/07/1975 avverso la sentenza dei 29/06/2023 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;Rilevato che la parte civile Zedde Giuseppe Salvatore ricorre avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Nuoro, che, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace, con la quale Tilocca Sebastiano era stato ritenuto responsabile del delitto di minacce, ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussiste; rilevato che il primo motivo, che denuncia i vizi di cui all'art. 606 lett.

e) c.p.p. - mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen., dal momento che il ricorso per cassazione, avverso le sentenze in grado in appello per i reati di competenza del giudice di pace, è ammesso soltanto per violazione di legge e, più esattamente, per le ragioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo esposto - quand'anche fondato - sia privo di portata disarticolante rispetto alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile e dello zio Pilu Giovanni, esposta in modo articolato, dal tribunale dell'appello e solleciti una rivalutazione complessiva dei materiale probatorio, non consentita in questa sede, ove sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, la cui esaltazione, come detto, non può essere fatta valere in questa sede - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amm