Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation and violation of law grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Daniele Gennaro inadmissible. Gennaro challenged the appellate court's confirmation of his conviction for counterfeit currency possession, arguing a lack of proper motivation and violation of law regarding his liability. The court rejected this claim as generic and merely repetitive of arguments already dismissed by the lower courts, noting that the appellate decision adequately addressed factual reconstruction and evidence evaluation without exceeding the cassation court's powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for complaint are generic and merely repetitive of censure already adequately examined and rejected by the territorial court, as the cassation court lacks the power to re-evaluate factual elements reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE GENNARO nato a NAPOLI il 18/09/1979 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Nv Rilevato che Daniele Gennaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per il delitto di detenzione a fini spendita e messa in circolazione di banconote contraffatte; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg.3-4) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dall'attendibilità dei riconoscimenti fotografici, riscontrata dagli accertamenti sul veicolo utilizzato dal malfattore per accedere alla clinica privata ove è stato perpetrato il reato), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266;
SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così de