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Ordinanza — n. 7769/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere dissatisfaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Carbone inadmissible and ordered him to pay court costs. Carbone argued that the lower court's confirmation of his criminal liability for specific offenses suffered from motivational defects and required a re-evaluation of evidence. The court rejected this claim, ruling that the appeal consisted only of general complaints and a desire for a new reading of facts, which falls outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is based solely on dissatisfaction with the judgment or on a request for a re-evaluation of evidence without specific grounds of misapprehension of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds re-evaluation of evidence appellate review scope criminal liability confirmation identificazione forense prova del DNA indizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE LEONARDO nato a TRINITAPOLI il 13/07/1972 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Carbone Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte D'appello di Bari, che ha confermato il giudizio di responsabilità affermato, nei suoi confronti, dalla sentenza del tribunale di Foggia in ordine al reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il difensore denunzia vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato, parimenti, che il motivo di ricorso risulti anche aspecifico, in quanto reiterativo di una doglianza alla quale la Corte di merito ha fornito adeguata e condivisibile risposta (pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i