Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds and late submission of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised violated procedural rules regarding the scope of appeals against peace court judgments. The appellant attempted to introduce new arguments concerning civil liability and prescription at the appellate stage, which were not part of the original petition. Consequently, the Court rejected the appeal and ordered the payment of procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a peace court judgment is admissible only for specific statutory grounds, and new arguments introduced late are inadmissible due to preclusion.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRA NICOLA nato a VIBO VALENTIA il 20/11/1972 avverso la sentenza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Currà Nicola ricorre avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Vibo Valentia, che ha confermato la sentenza di primo grado del Giudice di pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali; rilevato che il primo e unico motivo, che denuncia i vizi di cui all'art. 606 lett.
e) c.p.p. - mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen., dal momento che il ricorso per cassazione, avverso le sentenze in grado in appello per i reati di competenza del giudice di pace, è ammesso soltanto per violazione di legge e, più esattamente, per le ragioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.; considerato che detto motivo di ricorso - in ogni caso - vedente sull'affermazione di responsabilità, poggiata sul giudizio di attendibilità della persona offesa - è manifestamente infondato, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, sul punto, sono corrette e non illogiche le argomentazioni di cui alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che ha dato appagante contezza della credibilità della persona offesa, convalidata dall'esistenza di - peraltro non indispensabili - riscontri esterni; considerato che il motivo esposto, per altro verso sollecita, del resto, una rivalutazione complessiva del materiale probatorio, non consentita in questa sede, ove sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Osservato che in data 1 febbraio 2024 il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria di conclusioni in cui si è - testualmente - riportato "all'atto di appello", con generico riferimento alle statuizioni civili e all'istanza di declaratoria di estinzione per prescrizione - argomenti che non sono state dedotti con il ricorso per cassazione principale, sì da integrare motivi nuovi e da precipitare nell'inammissibilità ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. e dell'art. 611 comma 1 ultimo alinea cod.proc. pen., vuoi per il mancato rispetto del termine dei 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie , vuoi in considerazione del costante principio di diritto secondo il quale "è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen." (sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266;
SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consi