Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to adequately motivate its qualification of the fraud and its handling of testimonial defenses. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge without offering specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without providing specific criticism of the legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA PIETRO nato a ALZANO LOMBARDO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Caccia Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di cui agli artt. 223 e 216 I. f. limitatamente ai punti 2 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e 3 (bancarotta fraudolenta documentale) della imputazione; mentre ha riqualificato come bancarotta preferenziale il delitto di cui al punto 1, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano l'inadeguatezza della motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali difensive in merito al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e l'insufficiente motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. rispettivamente pag. 5 e pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso