Ordinanza — n. 7766/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETRI MOHAMED nato a KERKENA( TUNISIA) il 18/10/1985 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Etri Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la riconducibilità del fatto all'imputato alla luce della inidoneità probatoria del riconoscimento effettuato dalla persona offesa — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (cfr. pag. 3 - 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis e 625 n.2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la riconducibilità del fatto all'imputato alla luce della inidoneità probatoria del riconoscimento effettuato dalla persona offesa — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (cfr. pag. 3 - 4);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETRI MOHAMED nato a KERKENA( TUNISIA) il 18/10/1985 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Etri Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta la riconducibilità del fatto all'imputato alla luce della inidoneità probatoria del riconoscimento effettuato dalla persona offesa — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (cfr. pag. 3 - 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0