Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking critical comparison with intercepted evidence results.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Ricciardi's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. Ricciardi argued for participation in a criminal association, but the court found his arguments generic and devoid of critical engagement with the phone interception records. Consequently, the appeal was rejected, and Ricciardi was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a critical comparison with the factual findings and evidence presented in the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/02/1981 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ricciardi Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 624bis, 61 n.5, 582, 585 in riferimento agli artt. 576 comma 1 e 61 n.2, e 416 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il riconoscimento della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso ex art. 416 cod. pen. (capo 20), è generico perché si esaurisce in mere asserzioni, prive di reale confronto critico con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che propongono una inammissibile interpretazione, selettiva e parziale, dei risultati delle intercettazioni telefoniche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0