Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds, lack of appeal timing, and extraneous factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for lack of reasoning, territorial incompetence, and contestation of the crime's existence, but the court found these grounds generic, untimely, or outside the scope of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal as it relied on mere factual complaints rather than legal arguments permitted in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 385, 496 c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 131 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it relies on generic propositions, fails to meet procedural timing requirements for jurisdictional objections, or presents extraneous factual arguments that constitute mere complaints rather than legal grounds for review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGENITO CARMINE nato a SARNO il 31/10/1978 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Ingenito Carmine ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo A) e 496 (capo B) cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di motivazione in merito alla condanna del ricorrente, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, è inammissibile, perché non proposto con i motivi di appello: Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché deduce motivi estranei al novero di quelli previsti dall'art. 606, cod. proc. pen. ("travisamento del fatto"); esso inoltre è costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scaditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così